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Contratto di lavoro

Il contratto individuale di lavoro è stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica, giuridica o ente dotato di soggettività) e un lavoratore, necessariamente persona fisica per la costituzione di un rapporto di lavoro. Mentre la prestazione deve essere unica, è prevista la possibilità di più datori o più lavoratori stipulanti lo stesso contratto. Lo stage è un esempio di rapporto di lavoro che può non essere regolamentato da contratto.Indice [nascondi]

Le parti

Il contratto di lavoro si costituisce attraverso il consenso delle parti ( accordo ) Il datore di lavoro non è sottoposto a una disciplina particolare e si applicano le disposizioni generali in materia contrattuale. ( Per la sua capacità giuridica, valgono infatti comuni criteri stabiliti dal diritto privato ). Diversamente invece è previsto per il lavoratore in quanto nell'obbligazione è implicata la sua stessa persona. L'autonomia contrattuale trova però molteplici limiti, imposti dal fatto che il lavoratore viene considerato dal legislatore la parte "debole" del contratto di lavoro. Tale posizione di debolezza del prestatore di lavoro trova riscontro non solo nella strutturale disoccupazione che contraddistingue il mercato del lavoro, ma anche nel fatto che il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni è subordinato al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro. L'età minima è stabilita per legge, ed attualmente il d.lgs. n.345 del 1999 stabilisce l'età minima con i quindici anni di età. La capacità di stipulare il contratto invece viene acquistata al diciottesimo anno d'età, o al sedicesimo in caso di minore emancipato.

L'art. 37 della Costituzione invece pone delle limitazione alla capacità giuridica di prestare lavoro da parte della donna, sia per la sue caratteristiche fisiologiche, sia per il suo essenziale apporto familiare. La l.n.903 del 1977 abbatte ogni discriminazione basata sul sesso.


La causa

Il contratto di lavoro (art. 2094 c.c.) è oneroso e sinallagmatico, in quanto la sua causa è lo scambio tra lavoro prestato in posizione subordinata e retribuzione. L'interesse infatti non è comune, ma opposto ed in questo senso si dice anche il contratto di lavoro ha una natura non associativa. Le obbligazioni che ne derivano sono l'obbligo da parte del datore di lavoro di prestare una retribuzione mentre per il lavoratore subordinato, l'obbligo di prestare il proprio lavoro. Inoltre il contratto di lavoro è nominato ( tipico ) in quanto viene individuato e disciplinato dalla legge.


La forma

Non è prevista una particolare forma (art. 1325 c.c.), il contratto può essere anche stipulato in forma orale o per atti concludenti. Tuttavia, il datore di lavoro deve comunicare agli uffici di collocamento l'avvenuta assunzione e il contenuto del contratto, nonché rilasciare un documento al lavoratore subordinato contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola in uso, la durata delle ferie, la periodicitò della retribuzione, il termine di preavviso per il licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro, pena sanzioni amministrative.


L'oggetto

L'oggetto del contratto di lavoro è costituito sia dalla prestazione di lavoro ( la quale può essere intellettuale o manuale ), sia dalla retribuzione che il datore di lavoro di impegna a corrispondere al lavoratore come controprestazione. A pena di nullità, l'oggetto del contratto di lavoro ( e quindi la prestazione lavorativa ) deve essere determinato o determinabile dalle parti. Il contenuto di detta prestazione viene normalmente specificato nella lettera di assunzione dove vengono inoltre indicate le specifiche mansioni svolte dal prestatore di lavoro. Oltre ad essere determinato o determinabile, l'oggetto del contratto di lavoro deve presentare altri due requisiti essenziali: deve essere cioè lecito ( quindi non contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ) e deve essere possibile. L'impossibilità puo' risultare di fatto ( quindi concretamente irrealizzabile nonostante la volontà dei contraenti ) oppure giuridica ( materialmente possibile ma proibita dal legislatore ); inoltre possono verificarsi casi di impossibilità originaria ( e dunque il contratto di lavoro risulta nullo perché privo di un elemento essenziale ) e casi di impossibilità sopravvenuta ( dunque una impossibiltà sopraggiunta in seguito alla stipula e che può dar luogo alla risoluzione del contratto ( art. 1463 c.c. ).


L'apposizione del termine

Il contratto di lavoro può essere sia stipulato a tempo indeterminato, ma ad esso può essere anche apposto un termine di durata.


Breve analisi diacronica

Il secondo caso era visto con sfavore prima della metà degli anni '70, la legge n.230 del 1962 introdusse rigorosi vincoli formali per l'apposizione dei termini, tassativamente previsti dagli atti normativi.

La crisi economica successiva a quel periodo comportò un'attenuazione di tali vincoli da parte del legislatore all'inizio (nel caso in cui vi fosse nell'impresa necessità di intensificazione dell'attività lavorativa non sopperibile col normale organico), e dai contratti collettivi in seguito.

La svolta netta è avvenuta nel 2001, quando il d.lgs n. 368 di quell'anno, riservando al contratto a tempo indeterminato la posizione centrale dei rapporti di lavoro, ha previsto comunque possibile l'apposizione di termini senza la ricorrenza di specifiche causali.


Forma

L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto, nel quale devono vanno inserite anche le motivazione dell'assunzione a tempo determinato, pena la nullità del contratto. Il termine può essere prorogato soltanto una volta col consenso del lavoratore nel caso la durata sia inferiore ai tre anni. Nel caso in cui il lavoratore continui la sua prestazione oltre il limite prefissato, ha diritto a una maggiorazione della retribuzione fino al trentesimo giorno e, nel caso continui a oltranza, si ritiene lavoratore subordinato a tempo indeterminato.

È ovviamente vietato il ricorso a una pluralità di contratti di lavoro a termine protratti nel tempo.


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